Bonus Elettricità: riduzione sulla bolletta


Il Bonus sociale sulla riduzione in bolletta è la diminuzione del costo della spesa per i clienti domestici di energia elettrica, questa procedura coinvolge le famiglie ed è attiva da anni. Lo sconto in forma di riduzione di spesa, viene applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, lo strumento di compensazione è introdotto dal Governo, ha l’onere di sostentamento per le famiglie in condizione di disagio economico o fisico, dando garanzia di un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica. Si accede al bonus sociale per disagio economico, tutte le famiglie intestatarie della fornitura, che hanno un ISEE inferiore o uguale a 8.265 euro. Per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, la soglia ISEE è di 20.000 euro. Il bonus ha validità per dodici mesi, può essere richiesto il rinnovo, nel momento che le condizioni di disagio economico, permangono. Invece hanno diritto al bonus, le famiglie in cui vive un soggetto che riscontri una grave malattia, costretto ad usufruire apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentati da energia elettrica. Per accedere al bonus sociale, si deve fare domanda presso il Comune di residenza o presso il CAF di appartenenza, presentando l’opportuna modulistica. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni del cliente, dalla residenza al suo stato di famiglia, con il contratto di fornitura elettrica, reperibile dalle bollette, oltre alla documentazione dell’ISEE.

Nel caso di bonus sociale per disagio fisico, è necessaria la certificazione dell’ASL e l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, ovviamente indispensabili per il mantenimento in vita, l’accesso all’agevolazione è indipendente dall’ISEE, con uno sconto maggiore che varia da 204 a 732 euro.

La domanda si presenta:

  • allegando l’ISEE 2020
  • al Comune oppure ai CAF convenzionati

Per garantire la continuità dell’agevolazione, il cittadino deve presentare la domanda di rinnovo entro un mese prima della scadenza della pratica. Inoltre nei casi di grave malattia, la delibera 140/2020/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha presentato la possibilità, per i consumatori beneficiari del bonus sociale, la cui scadenza ricade nel periodo 1 marzo-31 maggio 2020, di rinnovare la domanda oltre la scadenza originaria, entro il 31 luglio 2020. Le richieste presentate, la delibera si fa garante per la validità del bonus sociale per il periodo di 12 mesi, calcolati dalla data di scadenza originaria.

I documenti che servono per presentare la domanda sono:

1. Documento di identità

2. Eventuale allegato D, di delega ( la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)

3. MODULO A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i quadri relativi alla sola fornitura per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione.

4. Attestato ISEE in corso di validità

5. ALLEGATO CF con i componenti del nucleo ISEE

6. ALLEGATO FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro ed entro i 20.000 euro.

I titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza dovranno anche indicare:

  • numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza.
  • Codice pod identificativo del punto di consegna dell’energia elettrica, è il codice alfanumerico composto da 14 caratteri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si passa a un altro fornitore.
  • La potenza impegnata o disponibilità della fornitura.

I moduli sono i documenti che certificano l’atto di notorietà, per questo il loro contenuto deve essere veritiero.

Nel caso di variazioni del nucleo familiare, di reddito o di fornitura, esse devono essere comunicate. Quindi, se durante i 12 mesi del benefit, cambia il numero dei componenti familiari o la situazione di reddito e di patrimonio del cittadino, queste possono essere recepite, unicamente al momento del rinnovo della domanda.

Solo nel caso di cambio indirizzo di fornitura, durante il periodo in cui è attivato il bonus, il cittadino deve recarsi presso il Comune o CAF di appartenenza presentando il modulo VF(variazione di fornitura). Il bonus verrà trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, attivo; fino alla scadenza originaria del diritto.

L’erogazione del bonus può essere interrotta in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto al bonus, come per esempio:

  • I dati anagrafici dichiarati non sono corretti
  • La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti
  • Il contratto di energia elettrica viene intestato ad un altro soggetto( voltura o subentro)
  • La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.

Il cliente riceve una comunicazione , in cui viene informato dell’interruzione e della revoca della compensazione e dei motivi per cui viene eseguita. Nel momento in cui il cliente, non ha più i requisiti per il bonus, come ad esempio cambiando il soggetto intestatario della fornitura, deve informare il venditore. Nel caso opposto che il cliente continua a percepire il bonus senza la titolarità, viene attivata una procedura per il recupero delle somme erogate, di cui non ha diritto.

Per il disagio fisico il valore dell’agevolazione, non è identica , infatti sono previsti dei livelli. L’assegnazione ai livelli viene calcolata dal sistema informatico, esso gestisce i benefit sulla base di quanto certifica l’ASL. Nel momento in cui l’ASL non barri le caselle relative ai macchinari in uso e l’utilizzo delle ore di consumo, il sistema assegna una fascia minima. La conoscenza per avere una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto, si predispone una simulazione sul portale.

Il cliente è tenuto a dare informative nel caso in cui, non usa più gli elettromedicali, al proprio fornitore di energia elettrica, visto che il cessato utilizzo delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. Nel momento in cui il cliente non informa il venditore, continuando a percepire la sconto senza la titolarità, può essere richiesta la restituzione delle somme.


scritto da Gaetano Napolitano il 17 marzo 2021


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