FAQ multe: le domande e risposte più frequenti


Chi non ha mai sperimentato il malumore legato al gesto di ricevere una multa.  Qualsiasi sia l’importo richiesto, si tratta sempre di una brutta esperienza. 

Quando viene notificata una multa stradale a casa, la prima cosa a cui si pensa è la ragione legata alla sanzione. A seguire, affiorano alla mente tantissime domande. 

Tutti noi sappiamo che una multa stradale va saldata entro 60 giorni dalla notifica. Ma ci sono tante altre domande correlate che, non di meno, meritano in ogni caso una risposta. 


Cosa accade se si paga nei primi giorni una multa?


Innanzitutto è bene sapere che se il pagamento avviene entro i primi 5 giorni dalla notifica si ha diritto ad uno sconto del 30% sull’importo della multa (spesso questo importo viene indicato sullo stesso bollettino).

Questo breve tempo decorre dal giorno successivo dell’avvenuta notifica, sia che la notifica sia avvenuta con contestazione immediata che tramite postino o messo comunale.

Se il quinto giorno è festivo, il pagamento slitta al primo giorno feriale successivo.

Bisogna precisare che in seguito all’emergenza Coronavirus, il Decreto Cura-Italia (art. 108 comma 2) ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 venga applicato ugualmente lo sconto multa del 30% ai pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla notifica o contestazione della violazione.


Come si effettua il pagamento della multa?


Il pagamento della sanzione stradale può essere effettuato:

  • Presso l’Ufficio della Sezione di Polizia Stradale indicato nella parte superiore del bollettino stesso.
  • Tramite versamento sul conto corrente postale indicato sul bollettino allegato al verbale.
  • Mediante utilizzo del servizio online del Comune o della Sezione di Polizia Stradale.
  • Mediante il pagamento facilitato presso le tabaccherie o ricevitori del lotto abilitati alla riscossione.
  • Per quali violazioni è escluso lo sconto del 30%?

Non per tutte le violazioni è previsto lo sconto del 30%.


Sono infatti escluse da questo beneficio le violazioni/multe che:

  • Non beneficiano del pagamento in misura ridotta;
  • Di natura penale, tra le quali rientrano quelle relative alla guida in stato di ebbrezza;
  • Prevedono la sospensione della patente di guida;
  • Prevedono la confisca del veicolo, con la sola eccezione della guida in mancanza di assicurazione.


A cosa si va incontro in caso di mancato pagamento di una multa notificata?


Per le violazioni non pagate entro i 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, per le quali non è stato presentato alcun ricorso, ha luogo riscossione tramite ingiunzione fiscale per un importo stabilito dal codice. Questa va a comprendere anche il pagamento di spese di notificazione e di accertamento per i verbali notificati.

Una volta scaduti i termini fino all’emissione dell’ingiunzione, tuttavia, è sempre possibile la regolarizzazione della propria esposizione presso gli uffici Amministrativi della Polizia Locale o altro Ente titolare del credito o tramite versamento su c/c postale della sanzione aumentata e relative ulteriori spese. Sul bollettino bisogna indicare il numero di verbale, l’anno e la causale relativa alla tardività del pagamento.

Se il destinatario della multa si ostina a non pagare l’ente titolare del credito delega l’Agenzia delle Entrate che provvede ad inviare un sollecito di pagamento. Scaduti i 30 giorni l’Agenzia provvede al fermo dell’auto, che deve essere comunicato con preavviso di 30 giorni.

Solitamente, in ultima analisi, per le multe non pagate si procede con il pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione nella misura massima di un quinto dell’importo totale.


Come fare ricorso per una multa ingiusta?


Qualora si ritenga infondato l’accertamento di una violazione, o si disponga di documenti che inducano a richiedere l’annullamento del verbale, è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Non è possibile presentare ricorso se la violazione viene pagata.

  • Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione oppure dall’11° giorno successivo al deposito c/o l’Ufficio Postale qualora l’atto venga notificato per compiuta giacenza. Si può utilizzare il facsimile in distribuzione presso i punti di conciliazione oppure con domanda in carta libera allegando la fotocopia dell’atto ed eventuale ulteriore documentazione utile.
  • Il ricorso al Giudice di Pace va presentato in carta libera presso la stessa cancelleria del Giudice di Pace. I termini in questo caso sono di 30 giorni dalla notifica o contestazione oppure dall’11° giorno successivo al deposito c/o l’Ufficio Postale qualora l’atto venga notificato per compiuta giacenza. Va dichiarato il valore ed il versamento del Contributo Unificato e la contromarca insieme all’ eventuale bollo devono essere allegate al ricorso in sede di deposito.

Bisogna inoltre indicare espressamente la richiesta di sospensione dei termini di pagamento o, in ogni caso, dell’efficacia dell’atto.

Chi, per qualsiasi ragione, avesse difficoltà a capire quando e come fare ricorso, può certamente rivolgersi agli appositi servizi online pensati a tutela dei consumatori così da muoversi agevolmente, senza rischiare di incorrere in errori o brutte sorprese.



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