SOSPENSIONE RATE PRESTITI PMI: PROROGA DELLA MORATORIA PER IL 2021


Il Disegno di Legge di bilancio 2021 attua a favore, delle Piccole Medie Imprese (PMI), la proroga della sospensione dei pagamenti dei finanziamenti bancari, elargiti. 

Il testo come nel caso successivo le proroghe, si attuano a quelle PMI che non hanno debiti in pregresso al 17 marzo 2020, con la data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020. La proroga esegue in maniera automatica, per chi ne usufruisce già, le novità previste nella bozza della Legge di bilancio 2021, riguardano, la moratoria dei finanziamenti delle PMI.

Con il decreto Cura Italia, D.L. 18/2020 si prevede la sospensione delle scadenze relative a diverse forme debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese, nei confronti di banche e istituti di credito. All’inizio la sospensione era fino al 30 settembre 2020, in seguito è stata modificata con i seguenti parametri:

31 gennaio 2021 con l’art. 65 del D.L. 104/2020 e decreto Agosto

31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell’articolo 77, comma 2 decreto Agosto.

La moratoria è unificata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, con una nota apposita, nella sezioni del Fondo di garanzia per le PMI, coprente parzialmente le esposizioni interessate, anche per ditte individuali e i professionisti. Essa è stata presentata per dare respiro e sostenere la liquidità delle PMI, aiutandole a superare la caduta produttiva creata, dall’emergenza sanitaria. Per evitare che un calo di domanda ampio, non si potrai nel tempo, questa condizione non abbia effetti permanenti sull’attività di tante imprese e sia sostenuto da meccanismi finanziari. Gli effetti della moratoria sono in visione:

  • non possono essere revocate, neanche parzialmente, fino al 31 gennaio 2021 le aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data 29 febbraio 2020, se successivi, al 17 marzo 2020.
  • la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata art.56, comma 2 del D.l n.18 del 2020.
  • sono prorogati fino al 31 gennaio 2021, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data
  • la misura si applica a tutti gli elementi accessori, per le garanzie, relativi al contratto principale, art.56, comma 2, del D.l n.18 del 2020.
  • sono prorogati al 31 gennaio 2021 i pagamenti, con scadenza antecedente a quella data di rate o canoni di leasing relatici a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni in oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale art.56 comma 2, del D.l n.18 del 2020.

La Legge di bilancio 2021, nella bozza disponibile al momento, prevede la proroga della moratoria fino al 30 giugno 2021. La misura presa in visione, è stata autorizzata dalla UE, nella delibera per il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza Covid-19”. La proroga seguente D.L 104/2020 è stata presa e autorizzata , con decisione della Commissione europea S.A. 57717, C/2020 6755 final del 28 settembre.

Anche il IV emendamento della Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo delle misure di aiuto 7127 final del 13/10/2020, modifica il punto 25, della prima Comunicazione, amplia la proroga fino al 30 giugno 2021.

Con quest’ultimo disposto dalla Legge di bilancio 2021, non ha bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte della Comunità Europea.

L’accredito alla moratoria dei prestiti, varia a seconda dei casi, se già se ne sta beneficiando oppure non si ha accesso o fatto richiesta. Per cui:

  • le imprese già ammesse alla moratoria, la proroga al 30 giugno 2021, opera automaticamente, salva ipotesi di rinuncia, da presentare al soggetto finanziatore nel termine del 30 settembre 2020
  • le imprese possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021
  • le ammissioni avvengono secondo la modalità ordinaria prevista dall’art.56 del decreto Cura Italia.

In base a queste comunicazioni, bisogna certificate:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria di aver subito via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
  • Di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa
  • la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000.

Nel caso, dove il finanziamento è eseguito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 giorni, dalla comunicazione all’ente erogatore, può procedere senza altre formalità, alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

L’impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in una situazione positiva, cioè non ha posizioni debitorie, classificate come deteriorate, non avere fragilità, non essere inadempiente oppure avere posizioni scadute, nel particolare, non devono esserci rate scadute , non pagate o saldate parzialmente da più di 90 giorni. 

Per i finanziamenti delle imprese la proroga per le domande di moratoria è fissata al 31 marzo 2021, secondo quanto previsto dai correttivi, apportati nei mesi scorsi all’Accordo per il Credito, nella misura “Imprese in Ripresa 2.0”. La sospensione, sempre in virtù delle direttiva EBA, non potrà superare durata massima di 9 mesi, compresi periodi già usufruiti a causa della crisi pandemica.

La moratoria perfezionata tra il 1 ottobre e il 1 dicembre 2020, possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità, nella classificazione delle posizioni interessate e prese in oggetto della sospensione pagamento delle rate, ovviamente a condizione che siano rispettati i criteri e requisiti di impresa. Nella Legge di bilancio, inoltre ha prorogato al 31 dicembre 2021 la sospensione delle rate per i mutui e i finanziamenti nei territori interessati dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 ad oggi, e nei comuni colpiti da altre calamità naturali. Anche per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA , saranno inclusi nella moratoria e nella proroga al 30 giugno 2021. La proroga è prevista dal disegno di legge di Bilancio, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera, per ulteriori modifiche.


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